L’incarico assunto nell’interesse della Snc non è automaticamente anche relativo a un interesse dei singoli soci, in quanto la società è un soggetto autonomo (S.U. n. 8337/2022)
Le società di persone, benché prive della personalità giuridica, sono soggetti di diritto autonomi. Quindi, non è in conflitto di interessi l’avvocato che assista una s.n.c. e i singoli soci in un giudizio di accertamento sulla giusta causa di recesso di un altro socio.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 15 marzo 2022, n. 8337, ha ravvisato un errore di diritto nella sentenza del CNF, laddove è stato ritenuto che l’incarico assunto nell’interesse della società in nome collettivo sia automaticamente anche relativo ad un interesse dei singoli soci, in ciò ravvisando il conflitto di interessi.
Al contrario, la s.n.c. è un soggetto autonomo, che gode di una distinta soggettività rispetto ai singoli soci, infatti, il debito sociale non si configura come un debito proprio del socio, ma unicamente della società, dal momento che il socio illimitatamente responsabile assume la posizione di mero garante ex lege per un debito altrui.
Per questa ragione, non integra l’illecito deontologico di cui all’art. 24, il fatto che l’avvocato abbia assunto «incarichi per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto)».
