La Cassazione chiarisce che se la compravendita di valute virtuali è presentata come proposta di investimento vanno adottate le norme del Testo Unico della Finanza (sentenza n. 44337/2021)

Il chiarimento arriva da una sentenza della Cassazione, che impone l’adozione delle norme contenute nel Testo Unico della Finanza quando la compravendita di valute virtuali viene presentata come proposta di investimento.

La sempre più veloce diffusione delle criptovalute sta determinando un importante cambiamento nell’economia mondiale: diversi paesi si stanno muovendo per regolare questa nuova fattispecie e un ruolo fondamentale viene svolto da dottrina e giurisprudenza, in particolare quando si tratta di chiarire i punti più complessi di una questione in costante evoluzione.

Nel panorama italiano, un aspetto che merita particolare attenzione è quello relativo alla riconducibilità dei Bitcoin al genus degli strumenti finanziari, che in quanto tali devono sottostare alla disciplina del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998, come da ultima modifica del d.lgs. n. 68/2018).

Questo orientamento è stato confermato anche dalla Cassazione, sezione II penale, con la sentenza 10-30 novembre 2021, n. 44337 che ha richiamato la sentenza n. 26807/2020 della medesima Corte.

Fonte “Altalex.com” del 18/03/2022