Le Sezioni Unite Civili chiariscono sia la natura del procedimento che la normativa applicabile in caso di introduzione errata del giudizio (sentenza n. 927/2022)

Con l’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021 la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione rilevata la persistenza di contrasto sulla questione di diritto inerente la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di conseguenza l’applicabilità o meno dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 in caso di errata introduzione del giudizio, ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezione Unite.

La Suprema Corte a S.U., quindi, con sentenza 13 gennaio 2022, n. 927, ha enunciato il principio di diritto per cui “allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D. Lgs. N. 150 del 2011, art. 4 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D. Lgs. N. 150 del 2011 -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato entro il termine di cui all’art. 641 cpc”.

Fonte “Altalex.com” del 03/03/2022