Il Ctu può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, eccetto quelli principali che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni (sentenza n. 3086/2022)
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086 (testo in calce), è tornata ad occuparsi dei poteri del CTU. La pronuncia in commento, all’esito di un complesso iter delibativo, articolato in ben 52 pagine, giunge al superamento dell’orientamento inaugurato da una recente sentenza (Cass. 31886/2019) che, pur essendo molto persuasivo, è stato “abbandonato”. La Corte, nella sua più autorevole composizione, enuncia cinque principi di diritto in materia di consulenza tecnica d’ufficio e di nullità che può colpire l’elaborato peritale.
Secondo i giudici di legittimità, il CTU può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest’ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni). Al consulente tecnico d’ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l’unico limite di cui sopra (ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni).
Una particolare forma di CTU è quella contabile a cui il codice di rito dedica delle norme ad hoc. Nell’esame contabile, il consulente tecnico d’ufficio può acquisire tutti i documenti necessari, a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, anche qualora siano diretti a provare i fatti principali (art. 198 c. 2 c.c.).
