L’esistenza di un’iscrizione ipotecaria sul bene venduto nel corso del giudizio ex art. 2901 c.c. non esclude di per sé la sussistenza del danno (Cass. 2348/2022)
Un creditore esperisce l’azione revocatoria per tutelare il proprio credito e, nel corso del giudizio, il debitore aliena un bene immobile. L’avvocato omette di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. e il creditore non può opporne gli effetti al terzo acquirente. Il cliente, allora, agisce contro il legale a titolo di responsabilità professionale per il danno cagionatogli e questi si difende sostenendo che sul cespite gravava un’ipoteca di importo superiore al prezzo della compravendita e, quindi, non era stato cagionato alcun danno.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2348, afferma che l’esistenza dell’ipoteca non esclude automaticamente la sussistenza del danno. Al contrario, per accertare l’esistenza (o meno) di un pregiudizio occorre «una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca». In buona sostanza, bisogna accertare a quale importo si riferisca esattamente l’ipoteca, in quel dato tempo, anche in considerazione del fatto che le iscrizioni ipotecarie spesso sono di valore superiore al credito concesso e, con il tempo, il debitore mutuatario restituisce parte dell’importo per cui è stata iscritta l’ipoteca. Quindi, nel caso concreto, occorre verificare se il prezzo della compravendita – avvenuta nel corso del giudizio di revocatoria – abbia coperto integralmente il credito ipotecario oppure se, una volta soddisfatto il mutuo e l’ipoteca, rimanesse un residuo valore dell’immobile. In tale ultimo caso, se la domanda giudiziale fosse stata trascritta, il creditore avrebbe potuto aggredire il bene in executivis, trovando soddisfazione, quindi, è ravvisabile un danno.
