Il tribunale in composizione monocratica, il tribunale in composizione collegiale e il giudice di pace: la Legge n. 206/2021 riforma il processo di cognizione garantendo semplificazione, concentrazione, tutela e ragionevole durata

La percezione da parte degli investitori internazionali del livello di competitività del nostro Paese è notoriamente correlata ai tempi della giustizia civile. Un rilievo centrale nella Legge n. 206/2021 ha pertanto assunto l’intervento sul processo ordinario di cognizione di primo grado, storicamente caratterizzato da tempi di durata non commendevoli.

I criteri direttivi dettati dal Legislatore mirano ad assicurare la semplicità, la concentrazione, la ragionevole durata, garantendo al contempo l’effettività della tutela.

A tal fine, la Legge n. 206/2021 prevede, tra l’altro, la valorizzazione della fase che precede la prima udienza di comparizione, finalizzata a definire le pretese delle parti e il quadro delle richieste istruttorie, attraverso lo scambio di memorie integrative entro termini perentori. Detti rimedi acceleratori sono volti a fare in modo che, nel disegno del Legislatore, all’esito della prima udienza il giudice sia in grado di decidere sulle istanze istruttorie. Inoltre, impulso alla speditezza viene dato anche al giudice che sarà tenuto a fissare l’udienza di assunzione delle prove entro 90 giorni e a predisporre il calendario delle udienze.

Fonte “Altalex.com” del 04/02/2022