L’ammissibilità del ricorso non deriva solo dal fatto che il provvedimento rientri fra quelli previsti dall’art. 709-ter c.p.c., ma dipende anche dalla sua natura decisoria e definitiva

Con l’ordinanza del 19 gennaio 2022, n. 1568, gli Ermellini tornano a pronunciarsi sul tema della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c..

Muovendo dalla genesi della norma, i giudici chiariscono che affinché il ricorso possa dirsi inammissibile il provvedimento impugnato deve difettare dei caratteri di decisorietà e definitività. Parametri, questi ultimi, che la giurisprudenza della Corte ha costantemente indicato come necessari ai fini della ricorribilità per cassazione, in linea con il disposto dell’art. 111 Cost..

Se il provvedimento ha quindi il solo sopo di conformare le modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, mancano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso eventualmente proposto. Se invece il provvedimento è di irrogazione di una sanzione pecuniaria o di condanna al risarcimento danni del genitore inadempiente rispetto agli obblighi posti a suo carico, ha i riferiti caratteri di decisorietà e definitività, tali da condurre ad una soluzione di segno opposto.

Fonte “Altalex.com” del 31/01/2022