Dall’11 dicembre in vigore il decreto che cancella il vincolo per rimanere nell’Albo. Controlli inesistenti

È stato cancellato da sabato scorso, 11 dicembre, l’obbligo per gli avvocati di avere «trattato almeno cinque affari per ciascun anno» per dimostrare l’esercizio «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» della professione.

Il requisito, infatti, che era previsto dal decreto 47 del 2016, è stato soppresso dal decreto 174 del 15 ottobre 2021 (entrato in vigore sabato), varato per mettere fine a una procedura di infrazione della Commissione Ue.

Restano però in piedi gli altri criteri per provare lo svolgimento effettivo della professione:

  • la titolarità di una partita Iva attiva (o la partecipazione a una società o associazione professionale titolare di partita Iva attiva);
  • il possesso di un indirizzo Pec;
  • la disponibilità di locali e di un’utenza telefonica;
  • l’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale;
  • la stipula di una polizza per la Rc professionale.

Si tratta di requisiti che devono essere posseduti congiuntamente, con alcune eccezioni ed esenzioni (tra l’altro, sono esclusi i controlli per i primi cinque anni di iscrizione all’Albo). Per gli avvocati che non li rispettano scatta la cancellazione dall’Albo.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 13/12/2021