È legittimo l’accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate sulla base della presunzione che il professionista, una volta portato a termine l’incarico professionale ricevuto, incassi gli onorari pattuiti, ove egli non abbia fornito la prova liberatoria contraria, idonea a dimostrare il mancato incasso.
In ogni caso, ai fini della prova contraria non è sufficiente che il professionista adduca che dalla contabilità non risulta alcuna fattura emessa e alcuno accredito e che quindi, in base al principio di cassa, non sussisterebbe alcun presupposto impositivo (Corte di cassazione, ordinanza n. 24255/2021).
Per opporsi alla prescrizione, il professionista-creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, anche avvalendosi, ai sensi dell’articolo 2959 del Codice civile, della ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, in merito al fatto che l’obbligazione non è stata estinta (Corte di cassazione, sentenza n. 1435/2021).
Siccome l’articolo 36 del Codice civile stabilisce che l’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute può attribuire alla associazione stessa la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti, lo studio professionale associato è legittimato ad agire rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 29/11/2021
