Resta fermo che l’obbligo della comunicazione grava interamente sull’organismo
L’obbligo di comunicare l’avvenuta proposizione della domanda di mediazione alla parte chiamata in mediazione grava interamente sull’organismo e non sulla parte istante.
Ciò non esclude che quest’ultima per rimediare al ritardo o all’omissione del responsabile dell’organismo possa provvedere direttamente alla comunicazione per interrompere la prescrizione ed evitare di incorrere nel decorso di termini decadenziali.
Sono le conclusioni cui perviene con una articolata nota del 9 settembre 2021 il ministero della Giustizia (a firma del Direttore generale degli Affari interni) inviata a tutti gli organismi di mediazione per dare risposta ai tanti quesiti circa l’obbligo di comunicazione del primo incontro di mediazione alla parte chiamata.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 13/09/2021
