Cassazione Sez. Unite n° 19427 del 08/07/2021

Le S.U. della Cassazione, sentenza n. 19427 depositata il 08/07/2021, affermano che l’abrogazione delle tariffe non ha travolto il procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c.: ai fini del quantum decisivo il parere dell’associazione professionale rilasciato sulla base dei parametri ministeriali.

Anche dopo l’abrogazione delle tariffe professionali da parte del decreto Bersani, l’avvocato può continuare quindi ad avvalersi del procedimento ingiuntivo, emettendo parcella e nota spese validata dall’associazione professionale e basata sui parametri indicati dai Dm Giustizia (come previsto dalla legge professionale).

Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 19427, affermando un principio di diritto e bocciando la linea del Tribunale di Roma.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 08/07/2021