DIRITTO SOCIETARIO

Cassazione Civile n. 6030 del 04/03/2021

Ai fini della dichiarazione di fallimento della cosiddetta “supersocietà di fatto” è necessario l’accertamento della sua specifica insolvenza, la quale presenta carattere autonomo rispetto a quelle dei soci, potendo queste ultime costituire solo un fatto indiziante.

Il tema presenta particolare interesse poiché la supersocietà di fatto era stata invocata in alcuni casi, anche di grande rilevanza, dal curatore per allargare lo spettro di responsabilità del dissesto ai soci e far venir meno lo schermo della responsabilità limitata della società fallita.

Secondo la Cassazione è necessario verificare la sussistenza di un’autonoma insolvenza in capo alla supersocietà, il cui fallimento costituisce unicamente «presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci».

Dunque, è la supersocietà che deve essere presa in considerazione quale soggetto imprenditore eventualmente insolvente, potendo i suoi soci fallire esclusivamente per «ripercussione».

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 21/06/2021