DIRITTO PENALE
Cassazione sentenza n° 16120/2021
Sbaglia il tribunale che ritiene “non indispensabile” la presenza del difensore di fiducia nell’ambito di un procedimento camerale.
Se vi è stata la nomina da parte dell’imputato e l’assenza dell’avvocato non è una sua colpa il giudice non può sostituirlo con un difensore d’ufficio.
La Cassazione di fatto chiarisce, con la sentenza n. 16120/2021, la piena applicabilità ai procedimenti camerali di sorveglianza ed esecuzione della causa di nullità per violazioni del diritto di difesa dovuti all’assenza della parte o del difensore.
Pertanto se il giudice nomina un difensore d’ufficio dell’imputato quando questi ne abbia nominato uno di fiducia, il quale risulti impossibilitato a partecipare all’udienza per legittimo impedimento ovviamente tempestivamente comunicato, scatta la nullità della decisione e di tutti gli atti conseguenti.
Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 28/04/2021
