DIRITTO CIVILE
Cassazione Civile, II Sez., n° 26358/2020
La istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all’articolo 192 Cpc, ossia prima dell’affidamento dell’incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d’opera professionale da parte dell’ausiliario.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, in presenza di un’istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere del giudice di sostituzione del consulente cui non consegue alcuna nullità della attività svolta dall’ausiliario che qualora non sia stato soddisfatto del suo compenso è legittimato ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all’articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002.
