Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 26286 depositata oggi. Con la sentenza n. 26288 ha invece affermato che il patto di quota lite stipulato nel periodo in cui era consentito resta valido

Con riguardo alla prescrizione presuntiva di un compenso professionale, nel caso di un avvocato, la Cassazione ha precisato che non costituiscono validi atti interruttivi né l’invio della fattura se priva di una inequivoca intimazione a pagare, né tantomeno il pagamento parziale qualora non venga espressamente indicato come acconto.

La II Sezione civile, sentenza n. 26286 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di un legale che pretendeva il pagamento di circa 5mila euro (al netto dell’importo di euro 1.000, già versato) a titolo di compenso per prestazioni giudiziali in materia penale, nonché ulteriori interessi legali maturati e maturandi e vittoria di spese processuali.

In primo grado invece il tribunale aveva dato ragione al professionista affermando che il termine triennale di prescrizione presuntiva era stato interrotto, dapprima con l’invio della fattura e successivamente con il pagamento parziale.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 29/09/2025