Con la recente sentenza n. 5476/2025, il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, è ritornato sulla annosa problematica relativa alla possibilità concessa al datore, o al dipendente, di poter autonomamente trattenere, anche a titolo di compensazione, eventuali somme giustificate da rispettive poste di credito/debito sorte in costanza di rapporto.
In particolare, secondo il Tribunale, in tale ipotesi, trovano applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”(cfr, ex multis, Cass. n. 26365 del 09/10/2024).
Nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale, tale accertamento contabile investiva, da una parte il credito per tfr vantato dal lavoratore e, dall’altro, quello a titolo di indennità sostitutiva del preavviso spettante al datore.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 15/07/2025
