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La decisione in commento (sentenza 27 febbraio 2025, causa C 203/22) va nella direzione di consolidare forme di autodeterminazione e controllo da parte dell’interessato, approccio sul quale è fondata l’intera disciplina del Gdpr. Resta però il rischio di una ‘giurisdizionalizzazione’ della protezione dati
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 – Gdpr) riserva un’attenzione specifica e approfondita al tema dell’informazione e dell’accesso ai dati personali da parte dell’interessato.
Dedica un’intera sezione alla disciplina non solo dei contenuti che il titolare del trattamento è tenuto a comunicare qualora i dati siano raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13) o, al contrario, ottenuti da fonti diverse (art. 14), ma soprattutto delle modalità e condizioni attraverso cui l’interessato può esercitare un proprio diritto fondamentale: l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni sul trattamento in corso (art. 15).
Tale diritto assume un ruolo centrale nell’impianto normativo europeo, configurandosi come uno strumento imprescindibile per garantire trasparenza, consapevolezza e controllo effettivo da parte degli interessati sul trattamento dei propri dati.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 17/06/2025
