Vige il principio dell’autonomia negoziale, l’immeritevolezza di una pattuizione riguarda lo scopo perseguito, non la sua convenienza economica
In un contratto di leasing immobiliare viene inserita una clausola di indicizzazione e una di “rischio cambio”. Nel corso di un contenzioso, l’utilizzatore contesta le suddette pattuizioni, ritenendo che determinino uno squilibrio contrattuale a suo carico. In primo e secondo grado, viene dichiarata la nullità parziale del contratto con riferimento a tali clausole per indeterminatezza dell’oggetto. Di particolare interesse è il giudizio di immeritevolezza della pattuizione “rischio cambio” ai sensi dell’art. 1322 c. 2 c.c.
La clausola di “rischio cambio” inserita in un contratto di leasing è meritevole di tutela?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 10 gennaio 2025, n. 711, ribadisce l’orientamento espresso da una recente pronuncia delle Sezioni Unite proprio in materia di leasing. Innanzitutto, viene chiarito che il giudizio di meritevolezza (ex art. 1322 c. 2 c.c.) ha ad oggetto lo scopo perseguito dalle parti (ossia la cosiddetta “causa concreta”) e non già la convenienza economica dell’accordo. Gli ermellini ricordano che, nel nostro ordinamento, vige il principio di autonomia negoziale e lo squilibrio di un contratto non coincide con la sua convenienza. Pertanto, chi ha concluso un affare svantaggioso non può pretendere di sciogliersi dal vincolo contrattuale invocando lo squilibrio delle prestazioni; l’intervento del giudice, infatti, è limitato a casi eccezionali (come la rescissione per lesione e l’impossibilità per eccessiva onerosità sopravvenuta), diversamente opinando verrebbe conculcato il principio di libertà negoziale. In conclusione, i giudici di legittimità cassano la decisione assegnando al giudice del rinvio il compito di procedere alla corretta formulazione del giudizio di meritevolezza.
Fonte “Altalex.com” del 23/05/2025
