L’obbligo restitutorio gravante sul committente va commisurato al corrispettivo pattuito nel contratto e non al valore venale dell’opera realizzata (Cassazione n. 2638/2025)
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2638, affronta diversi temi degni di nota, tuttavia, per esigenze di brevità espositiva, nella presente disamina, ci soffermeremo solo su alcuni.
La fattispecie concreta riguarda un appalto pubblico ma i principi enunciati sono applicabili al contratto d’appalto in generale. Innanzitutto, viene evidenziato che la risoluzione del contratto ha efficacia retroattiva, in quanto l’appalto rientra nel paradigma del contratto ad esecuzione prolungata.
In secondo luogo, in caso di risoluzione imputabile al committente, non essendo possibile restituire l’opera parzialmente realizzata, l’obbligo restitutorio va commisurato al corrispettivo fissato nel contratto, pertanto, viene superato l’orientamento secondo cui, invece, occorrerebbe corrispondere all’appaltatore il valore venale del bene con riferimento al momento della risoluzione.
La decisione si sofferma anche sulla prova del danno all’immagine subito dalla società appaltatrice, sulla natura dell’eccezione di intervenuta transazione che, essendo un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio e sulla valutazione delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo.
