Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 3652 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex procuratore sanzionato con la “censura” e trasferito ad altra sede con il ruolo di giudice
Possibile la “riabilitazione” del magistrato sanzionato con la “censura” a cui si è aggiunto il trasferimento di sede e il cambio di funzioni. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 3652 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un magistrato contro l’ordinanza del Csm che invece aveva ritenuto l’istanza inammissibile. La Suprema corte ha però chiarito che alla riabilitazione non segue anche la “riassegnazione automatica” al vecchio ufficio, ferma restando la possibilità di chiedere il ritrasferimento.
Accolto così il ricorso di un ex sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma, sanzionato con la censura e trasferito al Tribunale di Viterbo, con funzioni di giudice civile, a seguito dell’accusa di aver fatto delle avances ad avvocatesse e colleghe.
Per la Sezione disciplinare del Csm la condanna non rientrava tra quelle per le quali l’art. 25-bis del Dlgs n. 109 del 2006 consente di accedere al beneficio della riabilitazione. Se è vero infatti che il beneficio è stato previsto per i fatti di “non particolare gravità” a cui conseguono le due sanzioni meno afflittive dell’ammonimento e della censura – argomentava il Csm -, nel caso specifico si versava in un’ipotesi diversa, essendo stata applicata anche l’ulteriore sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio e del cambio di funzioni (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006). Così integrando, un ulteriore (e più grave) trattamento sanzionatorio, che si risolve in un vero e proprio quid pluris rispetto alla mera sanzione disciplinare principale.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 13/02/2025
