Forma, competenza, termini, decadenze e sospensione feriale alla luce della Riforma Cartabia e del Correttivo D.Lgs. n. 216/2024

Non tutte le controversie in cui è parte il Condominio devono di per sé scontare un passaggio preliminare in mediazione.

E’ stato infatti chiarito che questo è dovuto esclusivamente per quelle che riguardano la violazione o la non corretta applicazione delle norme di cui al capo II Titolo VII Libro III del Codice Civile, ovvero delle prescrizioni di cui agli artt. 1117–1139 c.c. ed agli articoli richiamati dai medesimi, oltre che agli artt. 61-72 delle disposizioni di attuazione del medesimo Codice.

Rientrando l’impugnazione della delibera condominiale nel novero delle materie per le quali il ricorso all’autorità giudiziaria è soggetto alla condizione di procedibilità, chi intende impugnare la delibera è tenuto ad esperire preventivamente il procedimento di mediazione, dovendo, nell’atto introduttivo del giudizio, allegare di avere assolto agli oneri di legge.

Fonte “Altalex.com” del 07/02/2025