12mar14:3018:30Diritto e Contenzioso SocietarioCORSO EXECUTIVE

Il pignoramento delle quote si esegue mediante notificazione alla società a cui si riferisce la quota e alla intestataria formale, con iscrizione nel registro delle imprese

Un creditore sottopone a pignoramento presso terzi alcune partecipazioni sociali di una s.r.l. appartenenti al debitore ma intestate ad una società fiduciaria. Il giudice dell’esecuzione dichiara la nullità del pignoramento perché eseguito nelle forme del presso terzi (ex art. 543 c.p.c.) mentre andavano seguite le formalità del pignoramento contenute nell’art. 2471 c.c.

Quale forma di pignoramento deve applicarsi alle partecipazioni sociali di una s.r.l. intestate ad una società fiduciaria?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 16 settembre 2024, n. 24859, chiarisce che il pignoramento della quota di una società a responsabilità limitata, allorché sia intestata ad una società fiduciaria, si esegue ai sensi dell’art. 2471 c.c., ossia mediante notificazione alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, alla società che ne è intestataria formale, e, poi, si provvede all’iscrizione nel registro delle imprese.

Il pignoramento “diretto” ha la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità sul bene sia verso il fiduciante sia verso la società fiduciaria non come terzo ma ai sensi dell’art. 513 c.p.c. (espropriazione mobiliare presso il debitore). Infatti, la disciplina del pignoramento presso il debitore non riguarda solo i beni che si trovino fisicamente in casa o in altri luoghi di sua appartenenza ma lo estende anche ai beni che si trovino altrove e di cui il debitore possa liberamente disporre (art. 513 c. 3 c.p.c.) nonché i beni in possesso di terzi purché questi ne consentano l’esibizione (art. 513 c. 4 c.p.c.).

Nel caso di partecipazioni di s.r.l., trattandosi di beni immateriali, la disponibilità in capo al debitore non è neppure “intermediata” dal terzo e, quindi, non occorre alcuna dichiarazione da parte sua (come accadrebbe nel pignoramento presso terzi).

Fonte “Altalex.com” del 03/02/2025

12mar14:3018:30Diritto e Contenzioso SocietarioCORSO EXECUTIVE