La Cassazione, ordinanza n. 475 depositata oggi, con riguardo ad una causa di lavoro, individua un diverso motivo di rigetto della pretesa

Non scatta la responsabilità professionale dell’avvocato per il mancato deposito di documenti nel caso in cui l’omissione non possa considerarsi la causa del rigetto della domanda (di risarcimento). Il chiarimento arriva dalla Corte di cassazione, ordinanza n. 475 depositata oggi, che ha rigettato il ricorso di un ex dipendente a tempo di Poste italiane che aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di illegittimità dei diversi contratti a termine succedutisi nel tempo.

Il lavoratore dopo aver perso la causa in primo grado, decise di firmare un accordo transattivo con Poste iniziando contestualmente una causa contro il proprio legale per il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza del non corretto adempimento dell’incarico professionale. La domanda venne rigettata prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello di Lecce. Per il Collegio di secondo grado infatti “la scelta di non proporre gravame è una condotta, ascrivibile unicamente al cliente, che vale ad interrompere il nesso causale fra l’omissione posta in essere dal difensore ed il mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno”. Subito aggiungendo, però, nell’ottica della ragione più liquida, che “il giudizio prognostico … porta ad escludere che il lavoratore avrebbe potuto ottenere, anche ove l’omissione non ci fosse stata, il risarcimento del danno”.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 09/01/2025