La nullità del giudizio è rilevabile d’ufficio, trattandosi di verifica officiosa del contraddittorio in rapporto al litisconsorte pretermesso (Cassazione n. 25073/2024)
Una donna è madre di tre figli e, vista la sua situazione mentale e il difficile contesto di riferimento, uno di questi viene affidato agli zii paterni, mentre gli altri due sono collocati presso la nonna materna. Nel corso del procedimento per l’adozione del minore da parte della coppia di zii (cosiddetta “adozione mite”), la nonna si oppone e deduce la nullità del giudizio per l’omessa nomina di un curatore speciale. Secondo le sue difese, la suddetta nomina sarebbe stata necessaria in quanto i genitori del minore non sono stati parti del giudizio, inoltre, la madre era decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Nel procedimento di adozione quando è necessaria la nomina del curatore speciale del minore?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 18 settembre 2024, n. 25073, afferma che, nell’ipotesi di conflitto tra i parenti del bambino (nella fattispecie in esame, tra la nonna e gli zii affidatari) e di estraneità dei genitori al giudizio «l’omessa nomina del curatore speciale comporta la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio». Gli ermellini precisano che, in questo caso, non si applica il principio di diritto espresso in un altro precedente (Cass. 9939/2024) secondo cui il conflitto di interessi non è immanente nella fattispecie e, pertanto, la nomina di un curatore speciale del minore non è sempre necessaria.
