La lealtà della concorrenza, nel contesto economico del mercato digitale europeo, si declina in modo nuovo e passa anche per la data protection
Un farmacista tedesco, ND, da alcuni anni si dedicava alla vendita di medicinali riservati alle farmacie mediante la piattaforma Amazon Marketplace. Al momento dell’acquisto, i suoi clienti inserivano alcuni dati personali, quali il proprio nome, l’indirizzo di consegna ed anche gli elementi necessari per la individualizzazione dei medicinali. DR, gestore di un’altra farmacia, resosi conto che le vendite di ND avvenivano in violazione della normativa in materia di data protection, lo citava in giudizio.
A seguito dell’accoglimento delle tesi di DR in due gradi di giudizio, la questione giungeva alla Corte federale di Giustizia tedesca, che decideva di interrogare la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La CGUE, riunita in Grande Sezione, pronunciava la sentenza C-21/23.
Nella pronuncia, la Corte europea offre alcune precisazioni su come debba essere interpretato l’art. 9 del GDPR, che, come è noto, disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali.
Il quesito: se le informazioni inserite dai clienti di ND al momento dell’ordine on line dei medicinali costituissero dati relativi alla salute, anche qualora la vendita dei medicinali non fosse soggetta a prescrizione medica.
La risposta della Corte è affermativa: “affinché dati personali possano essere qualificati come dati relativi alla salute (…) è sufficiente che essi siano idonei a rivelare, mediante un’operazione intellettuale di raffronto o di deduzione, informazioni sullo stato di salute dell’interessato”, si legge nella sentenza. Nel caso di specie, l’ordine effettuato sulla piattaforma implicava “la creazione di un nesso tra un medicinale, le sue indicazioni terapeutiche o i suoi usi, e una persona fisica identificata o identificabile”.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 25/11/2024