L’art. 59 del D.P.R. 602/1973 prevede una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del generale principio di neminem laedere (Cassazione n. 18539/2024)
La responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione, prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, si ascrive al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere.
Come ogni altra forma di responsabilità civile della P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa o della funzione pubblica in generale.
Occorre piuttosto appurare la sussistenza di un evento dannoso e di un danno ingiusto, in quanto incidente su un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale di quest’ultimo come diritto soggettivo.
È inoltre necessario che l’evento dannoso sia causalmente riferibile ad una condotta della P.A., non solo sul piano oggettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche in termini soggettivi di dolo o colpa.
Così si è espressa la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18539/2024.
Oggetto della pronuncia, la legittimità di notificazione di un avviso di vendita nelle forme del d.P.R. n. 602/1973, all’esito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta nel 2012.