Nella mediazione la perizia può essere acquisita nel giudizio su concorde volontà delle parti in deroga al principio di riservatezza previsto dagli artt. 9 e 10 del Decreto legislativo n. 28/2010
L’art. 8 della legge Gelli stabilisce che chi intende esercitare giudizialmente l’azione risarcitoria in materia di responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre il ricorso per l’esperimento di un consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c.
La presentazione di questo ricorso è infatti condizione di procedibilità della domanda, fatta salva la possibilità di optare, in alternativa , per l’istituto della mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010.
Ove la conciliazione ex art. 696 bis c.p.c. non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il ricorso di cui all’articolo 281-un-decies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e procede, a seguito della Riforma Cartabia, con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 15/07/2024
