Lo ha ribadito la Corte di cassazione, ordinanza n. 19025 del 11/07/2024, per le liquidazioni operate dal giudice nella vigenza del Dm 55/2014
Nella vigenza del Dm 55/2014, sì alla riduzione del compenso del legale anche del 70% – dunque al di sotto dei valori minimi – per le cause prive di particolare complessità, ripetitive e il cui esito è negativo, con la società cliente che versa in difficoltà. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, ordinanza n. 19025 depositata il 11/07/2024, richiamando la discrezionalità del giudice di merito.
La II Sezione civile ricorda che nel caso specifico non si applicava, per questioni di tempo, lo sbarramento contenuto nel Dm n. 55 del 2014, come modificato dal Dm n. 37 del 2018, che fa divieto al giudice, in assenza di diversa convenzione delle parti, di scendere al di sotto dei valori minimi in quanto inderogabili (n. 9815/2023).
Trovava invece applicazione il Dm n. 55 del 2014, nella formulazione antecedente, che consentiva al giudice di tener conto dei valori medi, previsti dalle tabelle allegate, e di poterli aumentare “di regola” fino all’80% (100% per la fase istruttoria) o diminuire fino al 50% (70% per la fase istruttoria).
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 11/07/2024
