L’azione del singolo può incidere sulle operazioni divisionali con gli altri coeredi ma non implica la necessaria integrazione del contraddittorio nei loro confronti
In tema di comunione ereditaria vale il principio generale per cui il diritto di ciascun partecipante investe la cosa comune nella sua interezza: il singolo è quindi legittimato ad esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti.
L’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito può incidere sulle operazioni divisionali, dando vita a pretese di rendiconto, ma non preclude al singolo di potersi immediatamente attivare per riscuotere anche solo il credito in proporzione alla propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio con gli altri coeredi.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 13163/2024, confermando il diritto di alcuni dei coeredi di un socio di S.n.c. ad ottenere dalla società il pagamento integrale della quota del proprio dante causa.