Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza 11676 del 30 aprile scorso, affermando due principi di diritto

Nel processo tributario, per le cause scindibili, non scatta l’obbligo di integrare il contraddittorio (secondo le regole civilistiche) verso le parti del giudizio di primo grado che hanno perso interesse a proporre appello.

Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza 11676 del 30 aprile scorso.

In particolare, sotto il profilo nomofilattico, la Sezione rimettente ha ritenuto rilevante la questione relativa alla dedotta violazione dell’articolo 53, comma 2, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa notifica del ricorso in appello nei confronti della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Viterbo, parti nel giudizio di primo grado, ancorché il giudice provinciale avesse escluso la legittimazione passiva dei predetti enti.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 03/05/2024