L’atto impositivo è un atto amministrativo a efficacia dichiarativa ma non certificativa. Va impugnato davanti al giudice tributario e non dinanzi al G.O. ex art. 221 c.p.c.
Un contribuente impugna l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, deducendo la nullità per vizio di firma. Nell’atto, infatti, si afferma che la sottoscrizione sia stata apposta da un soggetto delegato, mentre, il ricorrente sostiene che sia stato sottoscritto da un soggetto privo di valida delega. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’atto impositivo fa piena prova pertanto il contribuente, per contestarlo, avrebbe dovuto proporre la querela di falso.
Per contestare il contenuto di un avviso di accertamento è necessario proporre querela di falso?
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza 4 marzo 2024, n. 5721, risponde negativamente. Innanzitutto, viene ricordata la differenza tra l’efficacia del processo verbale di constatazione (che, a determinate condizioni, fa piena prova ex art. 2700 c.c.) e l’avviso di accertamento. Quest’ultimo è un mero atto amministrativo, con efficacia dichiarativa e non certificativa. Pertanto, per contestarne il contenuto, il contribuente può impugnarlo davanti al giudice tributario (ex art. 18 d.lgs. 546/1992), ma non serve la querela di falso.
