Lo strumento alternativo per il pagamento dell’equo compenso per il momento si applica solo ai ”clienti forti”

Dopo il favore con cui l’Avvocatura ha accolto la misura prevista nella legge sull’equo compenso (L. 21 aprile 2023, n. 49), che consente di ottenere dal proprio ordine professionale un parere di congruità con valore di titolo esecutivo, è iniziato alla Commissione Giustizia del Senato l’esame di un nuovo DDL per allargare le maglie della misura.

La novità introdotta dalla legge sull’equo compenso (art. 7 L. 49/2023) consente ai professionisti, in alternativa al decreto ingiuntivo e alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, di ottenere dal cliente il pagamento del compenso notificando il parere di congruità emesso dall’ordine, al quale la legge riconosce valore di titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate.

Il parere dell’Ordine deve essere rilasciato nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) e al debitore sono comunque concessi quaranta giorni di tempo dalla notifica del parere per proporre opposizione davanti all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c.

Fonte “Altalex.com” del 29/03/2024