Con la sentenza nella causa C-10/22 | LEA, la Corte Ue chiarisce che non si possono escludere, in modo generale e assoluto, le società indipendenti stabilite in Italia
Il caso – La LEA (Liberi Editori Autori), organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia, ha chiesto al Tribunale di Roma di ordinare la cessazione dell’attività di intermediazione della società di diritto lussemburghese Jamendo, a sua volta entità di gestione indipendente dei diritti d’autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004. Perché, secondo la legge italiana, tale attività sarebbe riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, come la LEA.
Il rinvio – Il Tribunale di Roma si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore (Direttiva 2014/26/UE) osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri.
La motivazione – Con la sentenza odierna, la Corte risponde che la normativa nazionale “costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi” nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 21/03/2024
