Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5068 depositata il 26/02/2024, respingendo il ricorso dell’Udinese Calcio contro il Fisco
La plusvalenza derivante dalla vendita di un calciatore ad un altro club è soggetta all’Irap.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5068 depositata il 26/02/2024, respingendo il ricorso dell’Udinese Calcio S.p.a. contro la decisione della Ctr di Udine che, nel 2014, aveva bocciato la sua istanza di rimborso per l’Irap corrisposta sulle “componenti positive straordinarie” dal luglio 2005 al giugno 2008 (circa 30mila euro).
La Sezione tributaria affermando un principio di diritto ha infatti chiarito che “il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un’altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto e pertanto, dal punto di vista fiscale rappresenta un’operazione assimilabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, rilevante ai fini Irap”.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 26/02/2024
