Fuori dai casi del Codice Antimafia è possibile delegare le operazioni all’ISVEG o ai professionisti (DAG, Circolare 6 febbraio 2024)
La vendita dei beni confiscati nei processi penali, fuori dai casi previsti dal Codice Antimafia può essere delegata ai professionisti esterni o all’Istituto vendite giudiziarie come avviene nel processo civile. Questa l’interpretazione del mutato quadro normativo all’indomani della Riforma Cartabia, fornito dal Ministero della Giustizia con la Circolare 6 febbraio 2024.
In risposta ad alcune criticità operative riscontrate dalla Corte d’Appello di Venezia in tema di competenza e modalità di vendita e liquidazione dei beni confiscati in via definitiva nei processi penali, al di fuori dai casi previsti dal Codice Antimafia, il Ministero della Giustizia ha diramato la circolare del 6 febbraio 2024 che fornisce un’interpretazione dell’amministrazione alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.
Le questioni sollevate dalla Corte meneghina, spiega via Arenula, dovranno trovare adeguata interpretazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, tuttavia richiamandosi alla Relazione illustrativa, il Ministero fornisce un orientamento.
In base al disposto dell’art. 86 disp.att. c.p.p., riformulato dal D.lgs. 150/2022, si rendono applicabili anche in sede penale secondo il Ministero, le più agevoli e moderne modalità di vendita previste dal codice di procedura civile (art. 534 bis e 591 bis c.p.c.), che consentono alle cancellerie di procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati o di delegarla a professionisti esterni.
