Il Tribunale di Roma, pur riconoscendo l’“imprevedibile” cambio della normativa con la conseguente difficoltà di scontare i crediti fiscali, ha condannato una Srl a risarcire 187mila euro ad un condominio per il mancato rifacimento della facciata
Il repentino mutamento della normativa relativa ai “bonus” edilizi a seguito della stretta impressa dal “Dl Rilancio” per limitare le frodi non salva l’impresa inadempiente dal dover risarcire il danno subito dal condominio da parametrare (con qualche correzione) sul credito fiscale perduto. E dunque nel caso del bonus facciate nel 90% della spesa complessiva. Con una interessante sentenza, la n. 21607 del 14/02/2024, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di un condominio che chiedeva la risoluzione del contratto per “grave inadempimento” col conseguente risarcimento del danno quantificato nella misura del 70% del bonus astrattamente dovuto, e cioè 187mila euro.
La società si era difesa sostenendo il “mutamento della disciplina vigente, che avrebbe reso di fatto impossibile alle imprese appaltatrici lo sconto dei bonus fiscali ceduti dagli appaltanti”.
Per la Decima sezione civile, giudice Ettore Favara: “È innegabile che a seguito a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-ter all’art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), tutti gli istituti bancari … per disincentivare alcune prassi illecite, hanno smesso di scontare i crediti fiscali”. Si tratta, prosegue la decisione, di un “mutamento imprevedibile e radicale” di un sistema normativo pensato per incentivare il settore edilizio che “aveva reso possibile l’esplosione di contratti di appalto per lavori di ristrutturazione facciate in tutti i Condomini di Italia”.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 14/02/2024
