L’art. 171-bis della legge n. 633/1941 non richiede più il fine di lucro ma il fine di profitto, che possiede una connotazione più ampia rispetto al primo (Cass. pen. n. 3024/2024)

Per la configurabilità del reato di abusiva duplicazione e detenzione di programmi informatici, ex art. 171-bis della l. n. 633/1941, non è richiesto più il fine di lucro, ma il fine di profitto, che possiede una connotazione molto più ampia rispetto al primo.

Questo è quanto emerge dalla sentenza 24 gennaio 2024, n. 3024 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo essere ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 171-bis l. n. 633/1941, in riferimento alla abusiva duplicazione e detenzione di 845 programmi informatici, rinvenuti su computer installati nelle postazioni di proprietà della società specializzata nel recupero di lavoratori mediante l’espletamento di corsi di riqualificazione, di cui era legale rappresentante.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fine di profitto, indispensabile per la configurabilità del reato.

Il testo originario dell’art. 171-bis che prevedeva la sanzione penale per le ipotesi di abusiva duplicazione, distribuzione, importazione, ecc., di programmi poste in essere “a fini di lucro”, è stato modificato dalla l. n. 248 del 2000, per effetto della quale oggi si richiede che le condotte di abusiva duplicazione, importazione, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, ecc., siano poste in essere “per trarne profitto”.

Fonte “Altalex.com” del 09/02/2024