Le Sezioni unite, sentenza n. 35981/2023, hanno respinto il ricorso di un legale cancellato dall’ordine dopo che si era iscritto all’albo degli odontoiatri per la fase di formazione pratica necessaria e propedeutica all’esercizio della professione

L’iscrizione all’albo dei medici odontoiatri anche se fatta solo per la prosecuzione degli studi e il completamento del percorso formativo fa scattare la cancellazione dall’albo degli avvocati per “incompatibilità”.

La regola contenuta nella legge professionale non è mutata neppure dalla recente disciplina introdotta con legge n. 33 del 2022 che ha permesso l’iscrizione contemporanea a due corsi d’istruzione superiore.

Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 35981 del dicembre scorso.

La Corte ha così respinto il ricorso di un legale contro la decisione del Cnf che aveva confermato la cancellazione disposta dall’ordine territoriale dopo l’iscrizione all’albo quale odontoiatra estero (spagnolo).

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 23/01/2024