Al netto di eventuali proroghe, tutt’ora in discussione, le opzioni in caso di mancata ultimazione delle opere entro il termine del 31.12.2023
Sono oltre trecentomila i cantieri aperti a seguito della agevolazione fiscale del Superbonus, introdotta dal decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), in virtù del quale condomini, villini monofamiliari e unità indipendenti hanno intravisto e, in alcuni casi, sfruttato, la possibilità di veder ristrutturato il proprio immobile senza spendere denaro proprio, tramite l’ormai famoso metodo della cessione, in favore del “General Contractor”, del credito fiscale pari al 110% del valore delle opere.
In particolare, ci si può avvalere dell’agevolazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Ma cosa succede se per tale data le opere non vengono terminate?
La legge di bilancio 2022 ha prorogato i termini di consegna al 31.12.2024 o al 31.12.2025 ma in tali casi le agevolazioni si riducono, rispettivamente al 70%, per il 2024, ed al 65% per il 2025.
Il dubbio è: chi paga la differenza? Il proprietario o il General Contractor?
L’ipotesi di adempimento parziale alla data del 31.12.2023 andrà quindi risolta con riferimento al caso concreto.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 20/12/2023
