I comportamenti volti a sottrarre i beni ostacolano la procedura e fanno venire meno il requisito della meritevolezza del debitore
L’attuale disciplina del codice della crisi in relazione agli istituti della ristrutturazione del debito e del concordato minore prevede un controllo preventivo da parte del gestore della crisi sulla presenza o meno del compimento da parte del soggetto sovra indebitato di atti in frode ai creditori.
In presenza di tali atti la procedura di ristrutturazione del debito (consumatore) o di concordato minore viene meno ovvero è inammissibile e non può giungere oltre al già menzionato controllo ed alle relative statuizioni degli organi preposti.
Diversamente la disciplina della liquidazione controllata non prevede alcuna verifica “preventiva” da parte del gestore circa la sussistenza di un comportamento frodatorio e/o l’esistenza del compimento di atti in frode ai creditori, essendo all’uopo, in fase di liquidazione attribuiti al liquidatore i poteri di compiere, dietro autorizzazione del Tribunale, ogni atto utile a far venir meno gli effetti dei predetti atti in frode.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 282 CCII non vi può essere esdebitazione di sorta nel caso in cui il soggetto sovra indebitato abbia determinato la situazione debitoria con colpa grave, malafede o frode.
