La prescrizione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 30202/2023)

La prescrizione dell’azione disciplinare, indipendentemente dagli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può essere estesa oltre un quarto dei sei anni indicati dall’art. 56, comma 1, della Legge n. 247/2012 (Nuovo Ordinamento Forense).

Questo significa che il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare è fissato in sette anni e mezzo.

La prescrizione dell’azione disciplinare è, altresì, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario.

Questo è il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione nella sentenza 31 ottobre 2023, n. 30202.

Fonte “Altalex.com” del 07/12/2023