La clausola predisposta dall’assicuratore che preveda la riparazione in forma specifica non determina uno squilibrio in suo favore dei diritti e degli obblighi del contratto

L’assicurato agisce in giudizio contro la propria compagnia assicurativa deducendo che due clausole contrattuali della propria R.C. auto siano vessatorie. In particolare, considera onerosa la pattuizione che impone un minimo scoperto percentuale pari al 10% e quella che prevede un abbattimento della franchigia in caso di riparazione della vettura presso una carrozzeria convenzionata.

La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 4 settembre 2023, n. 25743, ricorda la differenza tra clausole che specificano l’oggetto del contratto (non vessatorie) e quelle che limitano la responsabilità (vessatorie). La pattuizione di uno scoperto in termini percentuali rientra nelle prime e, ai fini della sua validità, non è necessaria una specifica pattuizione.

Del pari, la clausola con cui si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno subito in un sinistro stradale con riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata non è una clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c., ma è delimitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito.

Fonte “Altalex.com” del 05/12/2023