Il contratto diviene inefficace ex nunc e non più eseguibile. Al curatore spetta il corrispettivo per le prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento (Cassazione n. 28194/2023)
Un appaltatore svolge un lavoro su incarico del Comune che, però, sospende il pagamento in mancanza della prova del pagamento dei subappaltatori (ex art. 118 c. 3 d.lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis). Nel frattempo, la società appaltatrice viene dichiarata fallita e la curatela agisce in giudizio contro la stazione appaltante al fine di ottenere il corrispettivo dovuto.
La normativa speciale che consente alla stazione appaltante di sospendere il pagamento si applica anche in caso di fallimento?
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza del 6 ottobre 2023, n. 28194, la sospensione del pagamento rappresenta un’eccezione di inadempimento che la stazione appaltante solleva contro l’appaltatore inadempiente al proprio obbligo di pagare il subappaltatore. La suddetta eccezione può essere sollevata solo nel corso del rapporto contrattuale ma, in esito al fallimento, il contratto di opera pubblica diventa inefficace ex nunc e non più eseguibile (art. 72 c. 1 legge fall.). In altre parole, la sospensione del pagamento può essere opposta solo all’impresa in bonis e quando il contratto sia in corso, pertanto, in caso di fallimento, il curatore ha diritto di ottenere il pagamento per le prestazioni eseguite sino allo scioglimento del contratto stesso.
