L’avviso di ricevimento deve attestare l’assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, e indicare la qualifica di chi lo ritira (Cass. n. 28093/2023)
Con l’ordinanza in commento la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di notificazioni a mezzo posta, eseguite a norma della Legge n. 54/1994.
Lo fa ribadendo due importanti principi, da cui discendono due distinte ipotesi di nullità.
In primis, la Corte rammenta che, posto che l’atto può essere ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario effettivo, occorre ovviamente che quest’ultimo sia assente e che l’ufficiale postale dia atto di tale circostanza nell’avviso di ricevimento: se questa attestazione manca, la notifica è nulla.
Un’ulteriore ipotesi di nullità sussiste poi quando la relazione di notificazione dell’atto contiene solamente il nome del consegnatario ma non anche il suo rapporto con il destinatario effettivo; ciò, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra i due, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 23/10/2023
