L’istanza contro il debitore deve essere giudiziale, non basta la notifica di un atto stragiudiziale come la nota pro forma o il precetto non seguito dall’esecuzione

Un avvocato svolge la propria attività professionale a favore di un’associazione dilettantistica e la controversia per cui ha ricevuto il mandato viene definita con un provvedimento nel 2013. Il professionista, non ricevendo il pagamento delle proprie competenze, nel 2015 ottiene un decreto ingiuntivo e lo notifica, unitamente al precetto, al debitore principale e al fideiussore. Quest’ultimo propone opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l’estinzione dell’obbligazione, atteso che è spirato il termine di 6 mesi, previsto dall’art. 1957 c.c., decorrente dalla data di emissione del provvedimento (nel 2013). La citata disposizione prevede che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore […]”.

Da quanto decorre il termine decadenziale entro cui il creditore deve attivarsi contro il debitore principale?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 24 agosto 2023, n. 25197, precisa che il termine di 6 mesi decorre dalla scadenza dell’obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l’adempimento. A tal proposito, gli ermellini operano un rinvio alla disposizione sulla prescrizione presuntiva triennale per le competenze degli avvocati (art. 2957 c. 2 c.c.) ove il termine decorre dalla conclusione del giudizio per cui il legale ha svolto la propria prestazione e tale momento coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. I giudici di legittimità chiariscono altresì che, secondo l’art. 1957 c.c., non è sufficiente che il creditore agisca in via stragiudiziale, ad esempio, inviando una nota pro forma al debitore o notificando un atto di precetto non seguito dall’esecuzione, ma l’istanza deve essere giudiziale.

Fonte “Altalex.com” del 12/09/2023