Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 22900/2023m, accogliendo il ricorso di una donna che aveva ottenuto il via libera al piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, una volta omologato dal Tribunale il piano del consumatore presentato tramite l’Organismo di composizione della crsi, l’eventuale l’incompletezza della documentazione non può ricadere sul debitore, portando all’annullamento del piano già validato.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 22900/2023, accogliendo il ricorso di una donna che aveva ottenuto il via libera ad un piano che prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e la soddisfazione parziale dei chirografari, mediante il conferimento alla procedura del ricavato della vendita di immobili della debitrice, nonché della somma di euro 40mila da acquisire tramite mutuo garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile di residenza, ordinando la contestuale cancellazione di tutte le ipoteche e/o formalità negative iscritte sull’immobile.

Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 28/07/2023

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