Il lavoro alle dipendenze dell’Ufficio per il processo non deroga a tale principio perché l’esercizio dell’attività forense è sospeso per tutta la durata del rapporto
Il divieto di cumulare l’attività forense con l’esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell’interesse pubblico dell’inviolabilità del diritto di difesa.
Pertanto, le eccezioni sono tassative e di stretta interpretazione e il D.L. n. 80/2021 – che ha consentito agli avvocati di svolgere attività subordinata alle dipendenze dell’Ufficio per il processo – non prevede alcuna deroga a tale principio, considerato che l’esercizio dell’attività forense è sospeso per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Cosi il Consiglio Nazionale Forense ha deciso il caso in esame con la sentenza 9 febbraio 2023, n. 4.
