Per il Consiglio Nazionale Forense, tale condotta, idonea a far dubitare dell’imparzialità ed indipendenza dell’avvocato mediatore, integra una situazione di potenziale accaparramento della clientela
L’avvocato-mediatore non può instaurare procedure conciliative innanzi all’organismo di cui faccia parte. Tanto più se lo stesso ha sede presso il proprio studio professionale. Tale condotta infatti fa dubitare dell’imparzialità e indipendenza del professionista ed integra una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento della clientela.
Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 265/2022, pubblicata il 18 maggio sul sito del Codice deontologico.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 22/05/2023
