Il nuovo articolo 380 bis c.p.c. e la condanna ex articolo 96, commi 3 e 4
Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), pubblicato in G.U. in data 17 ottobre 2022, ha previsto, per sopperire alla soppressione della sesta sezione in Cassazione civile, un particolare procedimento funzionale alla decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Il nuovo art. 380 bis cod. proc. civ. prevede cioè che, laddove non sia ancora stata fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
Fin qui parrebbe un valido strumento volto a evitare inutili dispendi di tempo e di risorse, laddove il ricorso non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; sembrerebbe, cioè, che la parte – avvisata dall’organo giudicante – sia messa nella condizione di evitare di sostenere maggiori spese nell’insistere in una domanda che verrà probabilmente rigettata, potendovi così rinunciare per tempo.
Ad un attento esame, purtroppo, siamo invece dinanzi ad una violazione del diritto di difesa: il terzo comma del nuovo art. 380 bis prevede, in aggiunta, che se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede – o meglio, si azzarda a chiedere comunque – la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380 bis 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.
Nella sostanza, il legislatore mette spalle al muro il cittadino che, per non rischiare di incorrere nella sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., rinunzia al procedimento, prendendo atto dell’orientamento non dell’intera sezione, ma di un solo componente (il presidente o il relatore).
La norma cristallizza una sorta di punizione per voler proseguire il processo e scegliere di rischiare, chiedendo la decisione senza accontentarsi del parere negativo di un solo componente – confidando nella valutazione collegiale.
D’altronde in Cassazione non è prevista la decisione monocratica e niente esclude che il collegio decida favorevolmente sul ricorso che il presidente o il relatore abbiano ritenuto inammissibile o improcedibile o manifestamente infondato.
