La competenza del Tribunale prevista in materia di liquidazione degli onorari dell’avvocato non è inderogabile (Cass. civile, ordinanza n. 8929/2023)

Il Giudice di Pace, adito per il processo in cui l’avvocato ha prestato la propria opera, è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28 della L. n. 794 del 1942, regolate dal rito di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Questo, il principio di diritto enunciato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella ordinanza 29 marzo 2923, n. 8929, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato, che si era visto respingere la richiesta di liquidazione degli onorari maturati in alcuni procedimenti.

Il giudice di pace adito, infatti, aveva rigettato il ricorso invocando la competenza del tribunale in composizione collegiale, secondo quanto previsto dalla formulazione dell’art. 14 del decreto citato, applicabile ratione temporis.

Fonte “Altalex.com” del 18/04/2023